E.N.C.I.
ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA
Viale Corsica, 20 - 20137 Milano
STATUTO SOCIALE DEL CLUB CANI COMPAGNIA
Approvato dalle Assemblee Generali
Straordinarie dei Soci del 27 Febbraio
1997, del 26 Marzo 1998, del 20 Febbraio
1999, del 29 Marzo 2003, del 29 Febbraio
2004 e del 29 Maggio 2005.
Costituzione e scopi
Art. 1 - E' costituita
con sede in Asti, Via Cafasso n. 14,
presso lo Studio Commercialista Rag.
LIDIA TOLOMIERI, la Società
Specializzata denominata Club Cani
Compagnia.
Art. 2 - L’Associazione
CLUB CANI CAMPAGNIA è associata all’Ente
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)
del quale osserva lo Statuto, i
Regolamenti, le delibere e le
determinazioni, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le
saranno da esso delegati, sotto
l’indirizzo, vigilanza, controllo e
potere di sanzione e di sostituzione
dell’ENCI.
Art. 3 - L’Associazione
CLUB CANI COMPAGNIA ha come scopo il
miglioramento genetico delle
popolazioni, lo studio, la
valorizzazione l’incremento e l’utilizzo
delle razze da compagnia comprese nel
gruppo 9° della F.C.I. (Federazione
Cinologica Internazionale), escluse le
razze Bolognese e Maltese già tutelate
da altre società specializzate
riconosciute dall'Enci (Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana), svolgendo
anche gli incarichi di ricerca e
verifica affidati dall’ENCI e fornendo i
necessari supporti tecnici alla
Commissione Tecnica Centrale prevista
dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tale fine l’Associazione Club Cani
Compagnia fornisce periodicamente all’ENCI
una relazione sulla situazione della
razza unitamente agli obiettivi di
selezione che intende perseguire ed ai
risultati ottenuti.
L’Associazione Club Cani Compagnia
riconosce il potere di indirizzo, di
vigilanza, di controllo e di sanzione in
capo all’ENCI, ed in particolare il
potere dell’ENCI di nominare un
Commissario straordinario o ad acta
nonché di adottare ogni altro
provvedimento necessario in ambito
associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché
nel Regolamento di Attuazione del
medesimo.
L’Associazione presta all’ENCI piena
collaborazione.
Per il conseguimento dei fini di cui
sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il
miglioramento delle razze come sopra
definite e assiste,nei limiti delle
proprie possibilità, i suoi Associati in
tutte le iniziative che abbiano un
interesse generale rivolto al
raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni,
direttamente o in collaborazione con l'Enci,
con le Società Cinofile da questo
riconosciute, oppure con altri Enti o
Società Specializzate, anch'essi
interessati a tali iniziative,
richiedendo l'approvazione preventiva ed
il riconoscimento dell'Enci, nel quadro
e con la disciplina da questi stabilite;
c) può costituire, se ritenute
opportune, Delegazioni Periferiche e/o
Sezioni di Razza, allo scopo di una
diffusione capillare in campo nazionale
e per la massima valorizzazione delle
razze tutelate dalla Società. La loro
costituzione ed attuazione è di
competenza del Consiglio Direttivo in
virtù di un regolamento interno al Club.
Soci
Rapporto Associativo, Voto in Assemblea
Art. 4 -
Possono essere Soci del Club Cani
Compagnia tutti i cittadini italiani e
stranieri di accertata moralità che
abbiano interesse verso il miglioramento
delle razze come sopra definite.
La domanda di ammissione a Socio è
proposta per iscritto e deve essere
convalidata dalla firma di due Soci
presentatori che non siano parenti di
primo grado fra loro ed indirizzata al
Presidente. In tale domanda deve essere
anche precisato che il richiedente si
impegna ad accettare le norme dello
Statuto Sociale e la disciplina relativa
nonché ad osservare le disposizioni che
saranno emanate dal Consiglio Direttivo
o dall'Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il
Consiglio Direttivo. Avverso il diniego
di adesione è ammesso reclamo entro 30
giorni dalla sua comunicazione, tramite
istanza presentata al Presidente
dell’Associazione, che ha cura di
portare la questione all’attenzione
della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio,
presentate per l’anno nel corso del
quale si svolge l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo, possono essere
istruite e valutate solamente dal
Consiglio Direttivo neoeletto.
In piena attuazione dei principi di
uguaglianza e democraticità associativa,
ogni socio ha diritto ad un voto , così
come meglio precisato all’art. 9 del
presente statuto. Il socio può farsi
rappresentare in Assemblea da altro
socio mediante delega scritta. Ogni
socio può essere portatore di non più di
due deleghe.
Non è ammesso il voto per posta.
Art. 5 - I Soci si
dividono in Soci Ordinari, Soci
Sostenitori e Soci Esteri. I loro
diritti e doveri nei confronti della
Società sono uguali. I Soci Sostenitori
sono coloro che in forma spontanea
decidono di versare la propria quota
associativa in misura maggiore di quella
prevista per i Soci Ordinari ed Esteri
in segno di un tangibile appoggio alle
iniziative ed alle attività della
Società. La quota associativa dei Soci
Esteri sarà maggiore di quella prevista
per i Soci Ordinari. Il Consiglio
Direttivo potrà nominare Soci Onorari
persone che abbiano acquisito
particolari benemerenze nel campo della
cinofilia. Ai Soci Onorari non spetta il
diritto di voto e gli stessi non sono
tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i Soci di età
inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie
di soci hanno diritto a godere dei
benefici che l'Associazione stabilirà,
nei limiti delle necessità e delle
possibilità, senza limiti temporali al
fine di garantire la continuità nel
rapporto tra l'Associazione ed i propri
soci, e con l'uguale possibilità di
partecipare alle manifestazioni dalla
stessa promosse.
Art. 6 - L'Assemblea
Generale dei Soci stabilisce con propria
deliberazione la misura delle quote
annuali dovute alla Società dai Soci. La
quota sociale annualmente versata dai
soci a titolo di contributo associativo
non è rivalutabile, né rimborsabile, ed
è intrasmissibile ai terzi.
Art. 7 - L'iscrizione a
Socio vale per l'annata in corso e lo
vincolerà per l'anno successivo qualora
il Socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di
dimissioni entro il 31 ottobre.
Art. 8 - La qualità di
Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi
previsti dall'art. 7;
b) per morosità, che potrà essere
dichiarata dal Consiglio Direttivo
successivamente al primo marzo di ogni
anno;
c) per espulsione, deliberata
dall'Assemblea Generale dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo, così
come previsto dall’art. 20 del presente
statuto.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla
qualità di Socio perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli
impegni assunti.
Art. 9 - L'esercizio
dei diritti sociali spetta ai Soci
regolarmente iscritti ed in regola col
versamento della quota sociale per
l'anno in corso. Tutti i Soci
maggiorenni , della Società
Specializzata, in regola con il
versamento della quota sociale per
l'anno in corso dispongono del diritto
di voto per l'approvazione e le
modifiche dello Statuto e dei
regolamenti, e per la nomina degli
organi direttivi della Società stessa.
Organi Sociali
Art. 10 - Sono organi
della Società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo composto dai
Consiglieri eletti e da un Consigliere
nominato dall'Enci;
c) il Presidente;
d) il Comitato dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori
dei Conti;
f) il Comitato Tecnico.
Assemblea Generale dei Soci
Art. 11 - L'Assemblea
Generale è composta dai Soci in regola
con il versamento della quota sociale
per l'anno in corso.
Come indicato all’art. 4, ogni Socio ha
diritto ad un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare in
Assemblea da un altro Socio mediante
delega scritta e firmata; sono ammesse
due deleghe per persona.
Le deleghe devono essere depositate dal
Socio cui sono state intestate prima che
l'Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o
cancellazioni sulle deleghe, né è
consentito che un Socio delegato possa
trasferire le proprie deleghe ad altro
Socio.
Non è ammesso il voto per posta.
Art. 12 - L'Assemblea
Generale dei Soci è presieduta dal
Presidente oppure, qualora questi lo
richieda, da un Socio chiamato dai
presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la
discussione dell'ordine del giorno,
eleggere fra i presenti tre scrutatori,
cui spetta verificare la validità dei
voti e delle deleghe depositate dai Soci
ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi
votazioni con schede segrete, il conto
dei risultati. L'Assemblea Generale dei
Soci si pronuncia a maggioranza di voti;
in caso di parità la decisione è nulla
per cui si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà essere
ripetuta sino al conseguimento di un
risultato di maggioranza.
Art. 13 - L'Assemblea
si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all'anno in una località del
territorio nazionale stabilita, di volta
in volta, dal Consiglio Direttivo, entro
il mese di marzo per l'approvazione del
bilancio consuntivo dell'annata
precedente e per l'approvazione del
programma di attività per l'annata in
corso.
In via straordinaria può essere
convocata in qualsiasi altra data e
luogo, allorché lo ritenga necessario il
Consiglio Direttivo oppure quando ne sia
fatta domanda scritta al Presidente da
parte del Collegio Sindacale o da almeno
un terzo dei Soci aventi diritto al
voto.
La convocazione è annunciata dal
Presidente con l'invio per posta ai Soci
degli inviti a parteciparvi, i quali
debbono essere spediti almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la
convocazione. Negli inviti debbono
essere indicati la data, la località e
l'ora della riunione, nonché l'ordine
del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima
convocazione allorché risulta presente,
di persona o per delega, almeno la metà
più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da
quella indicata nell'invito, l'Assemblea
è valida in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
I Soci Onorari possono partecipare
all'Assemblea e prendere la parola,
senza però diritto di voto.
Art. 14 - L'Assemblea
ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di
rendiconto economico/finanziario;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa
per ciascuna delle categorie dei Soci
prevista nell'art. 5;
f) su ogni altro argomento iscritto
all'ordine del giorno che non sia di
esclusiva competenza di altro organo
sociale.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere
i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci
effettivi e supplenti
Consiglio Direttivo
Art. 15 - Il Consiglio
Direttivo è composto da dieci
Consiglieri eletti dalla Assemblea
Generale dei Soci e dura in carica tre
anni solari.
Un consigliere è nominato dall’ENCI e
rimane in carica, indipendentemente
dalla durata del Consiglio Direttivo,
fino alla successiva sostituzione da
parte dell’ENCI. Il Consigliere così
nominato deve annualmente relazionare
all’ENCI circa l’andamento
dell’Associazione nonché fornire tutte
le informazioni che gli vengono
richieste ai sensi del Regolamento di
attuazione dello Statuto Sociale
dell’ENCI.
I membri del Consiglio Direttivo possono
essere rieletti.
Qualora, durante il triennio, venissero
a mancare per qualsiasi motivo uno o più
Consiglieri, questi verranno sostituiti
dall'Assemblea nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro
volta in carica e vi resteranno sino a
quando vi sarebbero rimasti coloro che
essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della
metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio
s'intenderà decaduto e i membri rimasti
in carica procederanno entro due mesi da
tale stato di fatto alla convocazione
dell'Assemblea Generale dei Soci per le
nuove elezioni del Consiglio Direttivo
Art. 16 - Il Consiglio
Direttivo ha il compito di attuare gli
scopi statutari in armonia con le
deliberazioni dell'Assemblea Generale
dei Soci; fra l'altro è responsabile
dell'amministrazione sociale, approva e
sottopone all'Assemblea i rendiconti
morali e finanziari; costituisce,
qualora lo ritiene opportuno Delegazioni
Periferiche e/o Sezioni di Razza; decide
sulle domande di ammissione di nuovi
Soci, indice e patrocina manifestazioni,
sovraintende al lavoro degli uffici
qualora questi siano stati costituiti e
ne assume, nomina e licenzia il
personale, stabilendone le mansioni e le
remunerazioni, ecc., ecc.
Art. 17 - IIl Consiglio
Direttivo provvede, altresì, alla nomina
del Presidente e di un Vice Presidente
della Società, di uno oppure due
Segretari ed eventualmente di un
Cassiere.
Il Presidente ed il Vice Presidente
devono essere eletti fra i Consiglieri;
Segretari ed il Cassiere possono anche
non essere membri del Consiglio
Direttivo; non lo saranno mai allorché
ricevano una remunerazione per il loro
lavoro.
Provvede inoltre alla nomina di sei
membri del Comitato Tecnico.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta ogni quattro
mesi e straordinariamente quando lo
ritiene opportuno il Presidente o la
maggioranza dei Consiglieri oppure il
Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno
diramati dal Presidente almeno dieci
giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente, oppure, in sua assenza, dal
Vice Presidente o, qualora questi
mancassero, dal Consigliere più anziano
di età.
Le riunioni sono valide quando è
presente la maggioranza dei Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che
non interverranno senza giustificato
motivo a tre riunioni consecutive,
potranno essere dichiarati decaduti
dalla carica.
Il Presidente
Art. 19 - Il Presidente
ha la rappresentanza legale della
Società sia nei rapporti interni che in
quelli esterni; vigila e cura perché
siano attuate le deliberazioni del
Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
provvede a quanto si addica alla
osservanza delle disposizioni statutarie
e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i
poteri del Consiglio Direttivo; le sue
deliberazioni così adottate dovranno
tuttavia essere sottoposte
all'approvazione di questo ultimo nella
sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il
Presidente è sostituito dal Vice
Presidente.
In caso di sue dimissioni spetta al
Consiglio Direttivo disporre la nomina
di un nuovo Presidente nella prima
riunione.
Può essere nominato dal Consiglio
Direttivo un Presidente Onorario anche
non Consigliere purché Socio. Il
Presidente Onorario può partecipare alle
riunioni di Consiglio, ma senza diritto
di voto.
Nei rapporti con l’Enci, il Presidente
dell’Associazione ha anche l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro
quindici giorni, alle richieste di
informazioni e chiarimenti avanzate
dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le variazioni
all’elenco dei Soci, le variazioni delle
cariche sociali, nonché ogni altra
informazione di rilievo circa l’attività
associativa, trasmettendo altresì gli
atti adottati dall’Associazione in
merito alla disciplina e organizzazione
delle attività zootecniche al fine di
ottenerne la ratifica dall’ENCI.
Collegio dei Probiviri - Norme
disciplinari
Art. 20 - Ogni socio,
anche se riveste cariche in seno alla
Società, è tenuto a rispettare il
Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI,
il relativo Regolamento di Attuazione,
tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le
regole della deontologia e correttezza
sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei
Probiviri dell’Associazione Club Cani
Compagnia nonché alle decisioni delle
Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado
è amministrata dalla Commissione di
Disciplina di prima istanza dell’ENCI
nelle ipotesi previste dal Regolamento
di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché
dal Collegio dei Probiviri.
Le decisioni dei Probiviri
dell’Associazione Club Cani Compagnia
sono appellabili avanti la Commissione
di Disciplina di seconda istanza
dell’ENCI mediante ricorso scritto,
sottoscritto personalmente
dall’appellante o dal suo procuratore,
da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.
nel termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione
della decisione, ai sensi del
Regolamento di attuazione dello Statuto
Sociale dell’ENCI.
L’Associazione Club Cani Compagnia
ottempera e da esecuzione alle decisioni
assunte nei confronti dei propri Soci
dalle Commissioni di Disciplina di prima
e seconda istanza dell’ENCI.
Il Socio che trasgredisca a tali
obblighi o comunque con il suo
comportamento venga ad arrecare danno
morale o materiale alla Società è
passibile di sanzioni disciplinari che
vengono deliberate dal Collegio dei
Probiviri.
Questo è formato da tre membri effettivi
e da due supplenti, eletti
dall'Assemblea Generale fra i Soci che
non ricoprano già la carica di
Consigliere. Durano in carica tre anni
solari e possono essere rieletti.
Qualsiasi decisione di carattere
disciplinare a carico di un Socio deve
essere adottata a maggioranza e con la
presenza di tre membri del Collegio dei
Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse
assistere alla riunione, sarà sostituito
dal membro supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri
effettivi del Collegio dei Probiviri
questo verrà sostituito dal supplente
sino alla prima riunione dell'Assemblea,
che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un Socio devono
essere avanzate per iscritto e firmate
al Consiglio Direttivo che le inoltra al
Collegio dei Probiviri, il quale si
pronuncia a sua volta con lodo scritto e
motivato dopo aver contestato
all'interessato l'addebito rivoltogli,
dandogli un termine di almeno quindici
giorni per produrre le proprie
giustificazioni e dopo aver sentito il
Presidente della Società.
In caso di mancanze gravi il Consiglio
Direttivo potrà, in via provvisoria,
sospendere direttamente il Socio
dall'esercizio dei diritti sociali in
attesa che i Probiviri, ai quali dovrà
subito essere trasmessa la denuncia,
abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede
all'attuazione del lodo emesso dai
Probiviri se non è stato appellato
avanti la Commissione di Disciplina di
seconda istanza dell’Enci come
suesposto.
I provvedimenti disciplinari che il
Collegio de Probiviri può adottare a
carico di un Socio della Società sono i
seguenti:
- censura,
- sospensione fino ad un massimo di tre
anni.
In casi di particolare gravità che
comportino l'espulsione di un Socio, il
Collegio dei Probiviri avanzerà la
proposta motivata di tale provvedimento
all'Assemblea Generale dei Soci, che si
pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi
dall'Enci a carico di un proprio Socio,
che sia iscritto alla Società, saranno
adottati anche da questa.
Collegio Sindacale o dei Revisori dei
Conti
Art. 21 - La
sorveglianza amministrativa e contabile
è affidata ad un Collegio Sindacale
composto da due Sindaci, eletti
dall'Assemblea Generale dei Soci, i
quali durano in carica tre anni solari e
possono essere rieletti.
L'Assemblea Generale dei Soci procederà
anche alla nomina di un Sindaco
supplente.
I Sindaci hanno la facoltà di
partecipare alle riunioni di Consiglio,
alle quali debbono essere invitati.
Comitato Tecnico
Art. 22 - Il Comitato
Tecnico è composto da sette membri ed è
così costituito:
a) dal Presidente o da un membro del
Consiglio Direttivo della Società da lui
delegato, che è anche Presidente del
Comitato;
b) da sei membri nominati dal Consiglio
Direttivo della Società e scelti fra
persone particolarmente competenti nel
campo dell'allevamento, della selezione
e della cinotecnia in generale.
I membri del Comitato Tecnico durano in
carica tre anni solari e la loro carica
coincide con quella del Consiglio
Direttivo e possono essere riconfermati.
Qualora durante il triennio venissero a
mancare per dimissioni od altre cause,
uno o più membri del Comitato Tecnico,
spetta al Presidente della Società
richiederne la sostituzione al Consiglio
Direttivo della Società.
In caso di dimissioni del Consiglio
Direttivo o di nomina di un Commissario
da parte dell'Enci, anche il Comitato
Tecnico s'intenderà decaduto.
Il Comitato Tecnico ha il compito di
indirizzare il Consiglio Direttivo ed i
Soci verso il raggiungimento di quei
risultati che rappresentano gli scopi
zootecnici della Società.
Tutte le iniziative rivolte al
miglioramento delle razze da compagnia
in Italia, al controllo degli
allevamenti, alla individuazione ed
all'impiego dei migliori riproduttori,
alla preparazione degli aspiranti
giudici, rientrano nella competenza del
Comitato Tecnico il quale, dopo essersi
pronunciato al riguardo sottoporrà al
Consiglio Direttivo le proprie
conclusioni ed i propri suggerimenti.
Spetta al Consiglio Direttivo
pronunciarsi definitivamente sulle
proposte del Comitato Tecnico ed in
quanto possibile di attuarle rendendosi
anche interprete presso l'Enci ed i suoi
organi competenti delle medesime.
Il Comitato Tecnico si riunisce almeno
tre volte l'anno su richiesta del
Presidente.
Gli avvisi di convocazione verranno
diramati dal Presidente almeno dieci
giorni prima di ciascuna riunione.
Le sue riunioni sono valide quando è
presente la maggioranza dei componenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a
maggioranza.
In caso di parità prevale il voto di chi
presiede. I componenti del Comitato
Tecnico che non interverranno senza
giustificato motivo a tre riunioni
consecutive potranno essere dichiarati
decaduti dalla carica.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 23
- Il patrimonio della Società è
costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia
pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono
costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessi
da Enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto
a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della Società il
patrimonio dovrà essere destinato a
finalità di utilità generale.
Art. 24 - L'esercizio
finanziario va dal 1° gennaio al 31
dicembre; delle risultanze economiche e
finanziarie sono responsabili
personalmente i Consiglieri in carica
sino a quando l'Assemblea Generale dei
Soci con l'approvazione del bilancio non
si sia assunta direttamente gli impegni
relativi.
Il bilancio consuntivo approvato
dall'Assemblea Generale dei Soci va
trasmesso in copia all'Enci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così
come i fondi, riserve di ogni specie ed
il capitale proprio, derivanti
dall'esercizio dell'attività statutaria
non potranno essere in alcun modo
distribuiti neppure indirettamente fra i
soci, fatta salva la possibilità di
devoluzione o distribuzione degli stessi
imposta dalla legge.
Varie e modifiche statutarie
Art. 25 - Tutte le
cariche in seno alla Società sono
gratuite.
Art. 26 - Il presente
Statuto, dopo l'approvazione
dell'Assemblea Generale dei Soci, entra
in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non può
essere proposta all'Assemblea Generale
dei Soci se non dal Consiglio Direttivo
della Società, oppure da almeno un terzo
dei Soci aventi diritto al voto in
Assemblea. In quest'ultimo caso la
richiesta deve essere formulata per
iscritto al Presidente e firmata dai
proponenti.
Le deliberazioni devono essere approvate
a maggioranza dei presenti da una
Assemblea che riunisca almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto
dell’Associazione, prima di essere
presentate all’Assemblea, devono essere
comunicate all’ENCI, per ottenerne la
necessaria preventiva approvazione ai
sensi del Regolamento di Attuazione
dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 27 - Per quanto
non è previsto dal presente Statuto, si
fa riferimento allo Statuto Sociale
dell’Enci e al Regolamento di Attuazione
del medesimo, nonchè alle norme vigenti
di legge ed ai principi generali di
diritto.
Scioglimento
Art. 28
- La stessa Assemblea, sentito il
Collegio dei Revisori e gli organi di
controllo eventualmente previsti dalla
legge e dell’Enci, dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio sociale, che
sarà destinato esclusivamente a favore
di associazioni con finalità analoghe, o
a fini di pubblica utilità salvo diversa
devoluzione imposta dalla legge.